L’approvazione, il 13 luglio 2015, della legge n. 107, istitutiva (all’art. 1, comma 181, lettera e) del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituisce un importante passo avanti verso il consolidamento del diritto di tutti i bambini ad avere pari opportunità di cura, educazione, relazione, gioco e istruzione.
Senza entrare nel merito complessivo della legge, la nostra attenzione si focalizzerà solo sull’intervento definito al comma 181 lettera e), atteso non solo dagli “addetti ai lavori”, ma anche da quanti hanno creduto e credono che l’educazione, a partire dalla primissima infanzia2, sia non solo un diritto, ma anche un’opportunità per quei Paesi che decidono di combattere la crisi economica, sociale e culturale puntando sull’educazione e la formazione dei bambini.
Per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell’infanzia la nuova legge presenta grandi novità poiché parla di:
- istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia;
- definizione di fabbisogni standard delle prestazioni dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia: qualificazione universitaria e formazione continua del personale educativo e insegnante; standard strutturali, organizzativi e qualitativi per i diversi luoghi educativi; importanza del lavoro collegiale, quale può essere assicurato da adeguati tempi di compresenza nel lavoro educativo; necessità di coordinamenti pedagogici che a livello territoriale orientino e coordinino l’attività dei diversi servizi e scuole secondo progetti coerenti e significativi;
- ri-definizione delle funzioni e dei compiti delle Regioni e degli Enti locali – in considerazione anche del nuovo dettato costituzionale licenziato dal Parlamento – al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato;
- esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia comunali dai servizi a domanda individuale;
- istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di costruzione e di gestione da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle Regioni e degli Enti locali;
- approvazione e finanziamento di un piano di azione nazionale per il sostegno finanziario costante a regime, per il sostegno alla gestione dei servizi del sistema 0-6 anni, per l’estensione dei nidi e la generalizzazione della scuola dell’infanzia;
- promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.
Il primo requisito che andiamo a osservare riguarda i titoli di accesso necessari per ricoprire il ruolo di educatore/trice nei servizi educativi per la primissima infanzia e di insegnante nelle scuole dell’infanzia. È questo un tema importante e complesso, tutt’oggi al centro di interessanti riflessioni anche da parte degli altri Paesi europei.
È abbastanza evidente che le norme prevedono un grado di preparazione di base medio-alto: i titoli maggiormente richiesti sono diplomi di scuola secondaria superiore pertinenti alle discipline socio-psico-pedagogiche e titoli di laurea anch’essi riconducibili a discipline psico-pedagogiche.
Permangono, in alcune norme, riferimenti a qualifiche professionali di varia natura, non più sufficienti a garantire una buona preparazione di base e a concorrere allo sviluppo della qualità dei servizi educativi i quali, avendo acquisto prevalenti connotati educativi e di cura, richiedono al personale competenze che vanno ben oltre la semplice puericultura e assistenza.
Per l’accesso al ruolo di insegnante di scuola dell’infanzia la situazione appare decisamente più semplice e uniforme sul territorio nazionale, poiché per accedere a tale ruolo è necessario il titolo di Laurea in Scienze della formazione primaria (L. 169/2008, art. 6) o il Diploma Magistrale/Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico per tutti coloro che hanno conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/2002 (DM 10 marzo 1997).
La situazione però è più complessa di quanto sembri a prima vista poiché il titolo di laurea ad oggi richiesto per l’accesso al ruolo delle professioni educative è, per quanto specifico, un titolo triennale e non quinquennale come quello di Scienze della formazione primaria, necessario per gli insegnanti di scuola dell’infanzia.
Per questi ultimi, poi, se prima della legge 240/2010 di riforma dell’Università (e successivi decreti applicativi) era previsto un biennio comune con i futuri insegnanti di scuola primaria e un successivo biennio di specializzazione, adesso è garantito l’accesso al ruolo attraverso la frequenza di un quinquennio unico, in cui il curricolo è tutto spostato sulla formazione dei docenti della scuola primaria, con la conseguente attenzione alla costruzione di competenze disciplinari. È abbastanza evidente che tale impostazione oltre ad offrire una formazione scarsamente attenta all’infanzia e per niente interessata alla primissima infanzia, continua a perpetrare una netta separazione tra professioni (quella educativa e quella insegnante).
Riteniamo che la legge 107/2015 costituisca un’opportunità unica e imperdibile in grado di avviare un utile ripensamento dei servizi educativi per l’infanzia in un’ottica unitaria e di reale continuità, funzionale a tutti coloro che in modi diversi fanno parte di questo sistema:
- i bambini – con l’attuazione di questa norma si afferma il diritto inalienabile all’educazione e all’istruzione per tutti i bambini fin dalla primissima infanzia così come definito in alcuni dei più importanti documenti anche europei (dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948, alla Convenzione sui diritti del bambino 1989, fino ai più recenti interventi della Commissione europea – COM (2011) 66 e la Raccomandazione 2013/112/UE);
- le famiglie – la legge prevede «l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale […] e prevede l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali [ora “fabbisogni standard”], prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti […]» e a noi, in modo forse un po’ ottimistico, fa piacere pensare che questo principio sia valido non solo per le scuole dell’infanzia, che già ne godono, ma anche per i servizi alla primissima infanzia, offrendo così un sostegno importante alle famiglie e alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- il personale educativo e insegnante – l’innalzamento del titolo di studio per l’accesso al ruolo e necessaria revisione del curricolo formativo delle insegnanti di scuola dell’infanzia, l’introduzione della formazione continua; la previsione di necessari tempi di compresenza del personale educativo e insegnante sono solo alcuni degli aspetti che dovrebbero essere previsti e posti in campo perconsolidare e rafforzare le competenze di professionisti chiamati a operare in un prospettiva di continuità verticale.